a cura di per S.p.A.
La cessione di credito è un istituto giuridico, sancito dal Codice Civile, che permette al creditore di trasferire il proprio credito a un terzo, anche senza il consenso del debitore.
In parole semplici, la cessione del credito è una forma di pagamento.
Riportando tale concetto in ambito assicurativo, il creditore è l’assicurato a cui spetta una liquidazione (il credito) da parte della Compagnia assicurativa (il debitore); egli può, dunque, decidere di indicare come beneficiario totale o parziale di tale credito un terzo soggetto, come – ad esempio – un fornitore intervenuto per ripristinare il danno occorso.
Di fatto, è un metodo già quotidianamente in uso nel campo dei sinistri auto: in questo caso, il contratto di cessione avviene tra il danneggiato e il carrozziere, che si impegna a riparare la vettura senza richiedere un pagamento ma recapitando le fatture da saldare direttamente alla Compagnia assicurativa.
Emerge subito chiaramente quale è il vero vantaggio della cessione del credito: per tutto ciò che è indennizzabile non richiede alcun esborso al danneggiato, in un momento già particolarmente difficile, segnato spesso da un fermo attività o dalla necessità di trovare sistemazioni alternative alla propria abitazione.
Nell’ambito dei sinistri property è una possibilità meno sfruttata e meno conosciuta ma ugualmente sfruttabile ed ultimamente avvalorata anche da diverse compagnie assicurative, che hanno deciso di adottarla talora come prassi in caso di intervento di un risanatore; sarà poi compito del perito verificare la copertura assicurativa e stabilire il perimetro di fattibilità della cessione.
Avvalersi della cessione di credito come forma di pagamento è un diritto esercitabile da chiunque lo desideri, privato o azienda, ed è sufficiente manifestare la propria volontà alla Compagnia assicurativa.